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Niente psicologo in classe senza il consenso dei genitori. Il direttore della scuola elementare del Convitto aveva autorizzato la presenza in classe di una psicologa su richiesta di due insegnanti, per monitorare da un punto di vista clinico i bambini ed in particolare un alunno piuttosto vivace. Senza che i genitori fossero stati informati ed avessero prestato il consenso. I genitori del minore avevano fatto ricorso in Cassazione contro quanto stabilito dal Gup di Arezzo che aveva archiviato la denuncia negando la presenza del delitto di violenza privata da parte della psicologa perché l'osservazione dei minori durante le ore di lezione, non si sarebbe sostanziata in atti impositivi riconducibili alla fattispecie tipica della violenza privata. Il mancato consenso dei genitori non può essere equiparato al dissenso richiesto dalla norma incriminatrice". Secondo la Cassazione invece è "stato realizzato un trattamento sanitario senza consenso, per di più su un minore, in danno anche e soprattutto dei genitori. "L'assenza di un esplicito consenso da parte di chi sia legittimato a prestarlo, vale a dire i genitori del minore nel nostro caso, integra certamente una compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Non vi è dubbio che l'osservazione delle condotte in classe, al fine di trarne elementi per formare una valutazione degli alunni sotto il profilo comportamentale e prendere ulteriori provvedimenti, rappresentava una invasione delle sfere personali degli alunni che, come tale, necessitava il preventivo consenso. La decisione del gup appare eccessivamente sbrigativa laddove non ha considerato che la celebrazione del dibattimento avrebbe potuto chiarire la natura, i confini e le finalità dell'osservazione commissionata alla psicologa della scuola dalla direttrice su richiesta dei docenti vicenda nella quale è coinvolto anche il nuovo direttore dell'istituto che aveva negato ai genitori l'accesso agli atti. Oggetto dell'osservazione erano le condotte di alcuni bambini, che presentavano particolari problematicità, al fine di suggerire interventi mirati". Secondo la Suprema Corte il consenso dei genitori era in questo caso necessario perchè l'oggetto dell'osservazione "erano proprio i comportamenti degli alunni e ancor di più, di alcuni degli alunni ritenuti portatori di problematiche"