Le pratiche di bilancio in Consiglio Comunale
Ancora l’assessore Alberto Merelli ha proposto l’approvazione del regolamento che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie. “Anche in questo caso, abbiamo di fronte una legge nazionale che prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto di quest’anno la definizione agevolata di questo genere di controversie purché ancora pendenti in qualsiasi grado di giudizio, compresa la Corte di Cassazione. A oggi risultano pendenti numerosi ricorsi presso le commissioni tributarie provinciali e presso la Cassazione aventi a oggetto avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali. Parliamo di Ici, Imu, Tasi, Tares, Tari, imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, Tosap. L'ammontare del contenzioso è di un milione e 900.000 euro”.
Cosa deve fare il contribuente? Entro il 30 settembre può presentare specifica istanza di definizione agevolata avvalendosi esclusivamente del modello che l’Ufficio tributi provvederà nel prossimo mese di agosto a rendere disponibile nel sito internet del Comune e consegnandolo al protocollo dell’ente, spedendolo per raccomandata postale o per posta elettronica certificata. Per ogni tributo un’istanza. Ovviamente quest’ultima deve essere corredata dal pagamento dell’imposta impugnata precedentemente. La controversia si definisce infatti con i seguenti importi: imposta, interessi e spese di notifica indicati nella notifica iniziale; interessi di ritardata iscrizione a ruolo pari al 4 per cento annuo. Ma sfruttando questo strumento i contribuenti non pagano le relative sanzioni.
È ammessa rateizzazione solo se la singola controversia è per un importo superiore ai 2.000 euro. In caso contrario, entro il 30 settembre dovrà essere pagata la prima rata pari al 40% del totale, ulteriore 40% va versato entro il 30 novembre, il 20% residuo entro il 31 marzo 2018. Le controversie definibili dinanzi ai giudici tributari non sono sospese a meno che il contribuente con comunichi di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. Se l’istanza di definizione agevolata non è legittima, nel caso in cui il processo tributario si sia già concluso definitivamente, il Comune notifica il diniego.